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MUTUI ACQUISTO 100 -- PRIMA CASA CON FONDO DI GARANZIA DELLO STATO --

20/07/2018

Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

L'art 1 comma 48 lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n, 147 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa).

Il Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con Decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione dell'art. 1, comma 48, lett. c) della predetta legge n. 147/2013 ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Con l'entrata in vigore del suddetto Decreto, cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13 comma 3 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n.133.

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE DA COMPRARE L’immobile per il quale si chiede il finanziamento deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l’acquisto ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari ubicate sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario. L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro. Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono negoziabili con i finanziatori. Anche in caso di ammissione alla garanzia del Fondo, resta in facoltà dei soggetti finanziatori l’erogazione del mutuo. I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato. Soggetti Prioritari In presenza di domanda pervenute nella stessa giornata è assegnata priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie coniugate con o senza figli, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari nonché ai giovani di età inferiore a 35 anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28.06.2012, n. 92. Per i mutui ai quali è riconosciuta la priorità il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. I richiedenti all’atto della presentazione della domanda non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelli acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore – ha dato approvazione per l’ammissione al beneficio del Fondo. La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.

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